Vigore del principio del Ne bis in idem nell'ambito extraprocessuale amministrativo militare 

19.09.1997

Com'è noto, il campo generale di applicazione del principio del ne bis in idem è, per natura stessa, quello processuale, consistendo, in estrema sintesi, nel divieto di una seconda pronuncia su una medesima questione

Il processo cui ci si riferisce è quello di qualsiasi tipo, civile, penale, amministrativo, ecc ..

Lo studio analizza la possibilità di includere un ulteriore àmbito di efficacia del fondamentale postulato, prospettandone anzi l'estensione, anche in campo extraprocessuale amministrativo, ad un più ampio divieto di adozione di misure, provvedimenti e sanzioni in fattispecie per le quali si era già in qualche modo provveduto

SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE

Abstract

La questione di riferimento è quella del dipendente X dell'Amministrazione Militare che, nella propria funzione di autista di veicolo istituzionale, causi per mancato rispetto del Codice della Strada un sinistro con solo danno alle cose. 

Nell'occorso si ha l'intervento di organo di Polizia che non provvede al rilievo dell'incidente in quanto i mezzi coinvolti sono stati spostati, limitandosi esclusivamente ad annotare le generalità delle parti ed a raccogliere sommariamente dati utili alla ricostruzione teorica dell'accaduto.

Non essendo stata elevata alcuna contravvenzione al C.d.S., il Comando competente sul conducente istruisce il fascicolo d'Inchiesta Amministrativa unitamente all'esame disciplinare sulla condotta imprudente del soggetto, pervenendo al riconoscimento della responsabilità del sinistro in capo al militare con l'irrogazione della sanzione disciplinare di gg. 5 di "Consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "ALLA GUIDA DI AUTOMEZZO MILITARE CAUSAVA, PER MINORE ATTENZIONE, INCIDENTE STRADALE CON SOLO DANNO AGLI AUTOMEZZI". Dopo oltre un mese pervengono all'interessato e al Comando, nella qualità di coobbligato in solido, le notificazioni postali con le quali viene contestata la violazione di cui all'Art. 149, 1 ° comma C. d. S.

Appare quindi chiaro come la mera circostanza accidentale che la notizia della sussistenza di una contravvenzione sia pervenuta in data successiva all'irrogazione della sanzione disciplinare, abbia comportato che ad X fossero applicate due sanzioni amministrative riferite ad un 'unica condotta - violazione.

L'amministrazione interessata interessato, considerata l'atipicità assunta dalla pratica rispetto alla normalità dei precedenti, ove la preesistenza di una contravvenzione al C.d.S. sospendeva ipso facto ogni susseguente valutazione di natura disciplinare, fatta eccezione per i casi in cui emergessero autonome e specifiche violazioni tipicamente militari, interessa direttamente l'Ufficio Circolazione e Traffico della locale Prefettura, affinché si pronunci nel merito del problema, dirimendo l' interpretazione della questione insorta. Detto Ufficio, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, ha poi interpellato con nota l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che si è pronunciata con una nota oggetto del presente commento

SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE

Share