Portare il coltellino svizzero ti può costare fino a tre anni

30.03.2026

Il D.L. 24 febbraio 2026 n. 23, entrato in vigore immediatamente per i consueti motivi di urgenza che il Governo ravvisa con encomiabile regolarità, ha riscritto in profondità la legge 18 aprile 1975 n. 110 — la legge storica italiana in materia di porto di armi e strumenti atti ad offendere. Le novità sono sostanziali, articolate su più livelli, e toccano direttamente chiunque abbia l'abitudine di portare con sé un coltellino: dallo svizzero multiuso al coltello da outdoor, dal butterfly knife al tascabile con apertura assistita. Conviene capire cosa è cambiato, prima di scoprirlo nel modo meno conveniente.

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Abstract

1. La soglia degli otto centimetri: da contravvenzione a delitto

2. I coltelli assolutamente vietati: l'art. 4-bis

3. Le sanzioni amministrative accessorie: la sorpresa del prefetto

4. La responsabilità dei genitori: art. 4-ter

5. Il divieto di vendita ai minori: art. 4-quater

6. Il quadro integrato: zone a vigilanza rafforzata e profili migratori

7. In sintesi: cosa cambia in concreto

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