Portare il coltellino svizzero ti può costare fino a tre anni
Il D.L. 24 febbraio 2026 n. 23, entrato in vigore immediatamente per i consueti motivi di urgenza che il Governo ravvisa con encomiabile regolarità, ha riscritto in profondità la legge 18 aprile 1975 n. 110 — la legge storica italiana in materia di porto di armi e strumenti atti ad offendere. Le novità sono sostanziali, articolate su più livelli, e toccano direttamente chiunque abbia l'abitudine di portare con sé un coltellino: dallo svizzero multiuso al coltello da outdoor, dal butterfly knife al tascabile con apertura assistita. Conviene capire cosa è cambiato, prima di scoprirlo nel modo meno conveniente.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE
Abstract
1. La soglia degli otto centimetri: da contravvenzione a delitto
2. I coltelli assolutamente vietati: l'art. 4-bis
3. Le sanzioni amministrative accessorie: la sorpresa del prefetto
4. La responsabilità dei genitori: art. 4-ter
5. Il divieto di vendita ai minori: art. 4-quater
6. Il quadro integrato: zone a vigilanza rafforzata e profili migratori
7. In sintesi: cosa cambia in concreto


